Bonus locazioni tra Decreto Ristori e Decreto Ristori Bis
Il Decreto Ristori bis , intervenendo sulle disposizioni del primo decreto Ristori, stabilisce che possano beneficiare del credito di imposta locazioni, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche le imprese operanti nei settori di cui all’Allegato 2 del nuovo decreto legge nonché le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno la sede operativa nelle zone rosse. Di particolare interesse per le aziende colpite dalle nuove misure restrittive anti Covid-19 è la possibilità di cedere il credito al locatore in modo da corrispondere solo in parte il canone di locazione relativo all’ultimo trimestre dell’anno.
Bonus locazioni: il decreto Rilancio
Il bonus relativo ai contratti di locazione di immobili a uso non abitativo trova la sua disciplina nell’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il bonus matura con riferimento ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Quest’ultimo mese è stato aggiunto dall’art. 77 del D.L. n. 104/2020. Invece le attività stagionali possono fruirne per i canoni relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Per le imprese turistico-ricettive, il credito di imposta spetta in ogni caso fino al 31 dicembre 2020. È necessario, però, che i predetti canoni siano pagati entro il termine del periodo d’imposta 2020.
In linea di principio è necessario che in ciascuno dei mesi di riferimento il locatario abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Tuttavia, è stata prevista una deroga introdotta durante l’iter di conversione in legge del decreto. Infatti, il credito d’imposta spetta in ogni caso, indipendentemente dall’avvenuta diminuzione del fatturato, per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Il credito d’imposta spetta in misura piena a condizione che l’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta precedente non abbia superato la soglia di 5 milioni di euro. In tal caso il bonus è pari al 60% del canone di locazione.
Invece, se l’immobile fa parte di un contratto di affitto di azienda, il credito risulta ridotto al 30%.
Per le strutture turistico-ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto di azienda è più elevato e ammonta al 50% del canone corrisposto. Diversamente, se si supera il limite di ricavi, il credito d’imposta si riduce, rispettivamente, dal 60 al 20% e in caso di affitto di azienda dal 30 al 10%.
Non è necessario, invece, verificare l’eventuale superamento del limite di ricavi per le strutture alberghiere, termali, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Indipendentemente da tale ammontare, il credito d’imposta potrà essere in ogni caso utilizzato in misura piena.
Il decreto Ristori
L’art. 8 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ha esteso l’ambito applicativo del bonus sulle locazioni.
L’estensione del beneficio è però subordinata alla sussistenza di alcuni specifici presupposti. Il contribuente che intende avvalersene deve esercitare le specifiche attività indicate nell’Allegato 1 del D.L. n. 137/2020 in esame. In tale ipotesi, per ottenere il credito d’imposta, non rileva l’ammontare dei ricavi o dei compensi di cui al periodo d’imposta precedente.
L’estensione riguarda anche il periodo temporale di riferimento. Infatti, questo nuovo bonus riguarderà i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Novità del decreto Ristori bis
Il decreto Ristori bis (art. 4 del D.L. n. 149/2020) ha esteso ulteriormente l’ambito applicativo del bonus affitti, ammettendo a beneficiare dell’agevolazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche:
- le imprese operanti nei settori di cui all’Allegato 2 del D.L. n. 149/2020;
- quelle che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator);
- che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).
Per quanto concerne le imprese indicate nell’Allegato 2, si tratta di imprese - diverse da quelle già comprese nell’Allegato 1 al decreto Ristori (per le quali già opera il credito previsto da tale decreto) – che sono state interessate dalle limitazioni previste dal DPCM 3 novembre 2020 (grandi magazzini, molte attività di commercio al dettaglio, nonché attività di commercio ambulante ovvero gli istituti di bellezza).
Modalità di utilizzo
Per quel che attiene alla modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta (in tutte le sue edizioni):
è utilizzabile in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ed indicando il codice tributo “6920”;
è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso;
può essere ceduto al locatore o al concedente; ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.