Sara Gasparini

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Bonus moda: ultimi giorni per presentare la domanda

Il bonus moda è stato introdotto dall’art. 48-bis del DL n. 34/2020 (decreto rilancio), ed è un credito d’imposta finalizzato a sostenere le imprese dell’industria tessile, della moda e delle calzature per contenere i danni subiti a seguito delle chiusure forzate causate  dalla pandemia Covid-19.

Il credito d’imposta riconosciuto per le annualità 2020 e 2021 è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Con provvedimento dell’11 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito tempi e modalità per la presentazione delle istanze.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del credito di imposta sono i soggetti esercitanti attività di impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

In particolare i codici ATECO dei beneficiari sono stati pubblicati con decreto del MISE del 27 luglio 2021 e sono i seguenti:

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;

13.20.00 Tessitura:

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari;

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento):

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;

13.99.10 Fabbricazione di ricami;

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi;

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro;

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno;

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima;

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate;

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari;

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia;
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce;

15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione;

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;

15.20.10 Fabbricazione di calzature;

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature;

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature;

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili;

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili;

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio;

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale;

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi);

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca;

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.

 

Come richiedere il bonus moda


La comunicazione per chiedere il bonus moda, tessile e accessori deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate nel periodo:

- dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del bonus , ovvero per il 2020;

- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ,ovvero per il 2021.

La domanda va presentata esclusivamente utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

A seguito della presentazione della comunicazione l’AdE rilascia al beneficiario una ricevuta che ne attesta la presa in carico con l’indicazione del credito teorico spettante.

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. Il credito effettivo sarà reso noto con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei predetti termini di presentazione della comunicazione.

Utilizzo del credito

Dopo il via libera della UE, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.