Sara Gasparini

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E-commerce: nuove regole dal 01 luglio anche per i forfettari

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, il decreto legislativo n. 83/2021 di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455 del 5 dicembre 2017 in materia di Imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Con il provvedimento, che fa parte del più ampio pacchetto "Iva per l’e-commerce", si delineano una serie di semplificazioni degli obblighi relativi all’Imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nel commercio elettronico transfrontaliero.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Questo significa che dal mese di luglio viene modificato il meccanismo di vendita e assolvimento dell’IVA sulla vendita di beni a distanza nei confronti di consumatori finali (operazioni B2C). Tutti coloro che effettuano vendite a privati in paesi UE si ritroveranno con le seguenti novità:

  • Le vendite di beni intra-UE saranno rilevanti nello stato UE di destinazione del bene; quindi se con il tuo e-commerce italiano vendi un bene ad esempio in Germania, tale vendita sarà rilevante in Germania.

  • Le attuali soglie di protezione previste per ogni singolo stato UE saranno sostituite da un’unica soglia di 10.000 € riferita a tutti gli stati UE. Al di sotto di tale nuova soglia le operazioni di vendita sono rilevanti nello stato del venditore.

  • Se vendi beni per un valore inferiore a 10.000 € l’anno in Europa per te non cambia nulla.

In caso di superamento della nuova soglia di 10.000 €, l’iva da applicare sulle vendite dovrà essere quella cliente e di conseguenza del suo paese e non più quella italiana.

L’imprenditore, in caso di superamento della nuova soglia, avrà due scelte: 

  1. Identificarsi ai fini iva nello stato in cui effettua le vendite (aprire quindi una partita iva estera) e quindi versare l’imposta nel Paese estero in cui hai effettuato la vendita;

  2. Aderire al nuovo regime semplificato OSS (One Stop Shop).

Iscrizione al regime OSS, come fare

Per l’iscrizione al regime OSS si può agire direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite una domanda online e accedendo alla procedura.

Una volta iscritti al sistema OSS, il venditore dovrà trasmettere una dichiarazione trimestralmente, sia che abbia effettuato delle vendite sia che non si siano effettuate vendite, e procedere contestualmente al versamento dell’IVA dovuta, sempre mediante la piattaforma, all’interno dell’area riservata di Agenzia delle Entrate. L’IVA dovuta per le vendite in paesi europei applicando l’IVA dello Stato di origine non può essere compensata con eventuale IVA su acquisti effettuati nel medesimo Stato, né con l’eventuale IVA a credito che emerge dalla dichiarazione IVA italiana.


Esempio:

Mario Rossi  vende i prodotti acquistati da un fornitore italiano per 20.000 € a privati:
– 10.000 € a clienti italiani;
– 10.000 € a clienti tedeschi (l’aliquota IVA in Germania è il 19%);

Mario Rossi deve:
1. Presentare la normale dichiarazione IVA italiana, nella quale inserisce la detrazione dell’IVA sugli acquisti (€ 4.400) e l’IVA dovuta sulle vendite cedute ad italiani (€ 2.200);
2. la dichiarazione OSS, nella quale inserisce per la Germania € 10.000 di imponibile e € 1.900 di IVA.

Dovrà quindi eseguire il versamento dell’IVA estera con il sistema OSS di € 1.900 mentre la dichiarazione IVA nazionale chiude a credito di € 2.200.

Non è possibile compensare l’IVA da versare tramite il sistema OSS e l’IVA a credito risultante dalla dichiarazione IVA per le transazioni effettuate in Italia

Regime forfettario e OSS

Il nuovo sistema previsto per le vendite B2C all’estero vale anche per i contribuenti in regime forfettario. Questo significa che anche coloro che hanno aderito a tale regime agevolato in Italia, in caso di vendite a privati esteri, dovranno assolvere l’IVA tramite il sistema OSS nel modo specificato sopra. I forfettari quindi avranno il doppio svantaggio di:

  • non poter detrarre l’IVA sugli acquisti;

  • Ma dover assolvere l’IVA sulle vendite effettuate all’estero a consumatori finali.

Al momento quindi il regime forfettario non sembra più conveniente in caso di rivendita tramite il proprio e-commerce di beni all’estero. Attenzione però a non disperarsi od affrettarsi a cambiare regime prima di aver valutato attentamente questi fattori:

  • L’IVA che verrà applicata al consumatore finale estero viene comunque pagata dallo stesso al venditore al momento dell’acquisto; quindi il venditore sarà solo il tramite per versare l’IVA allo Stato dell’acquirente (vendo beni per € 1000+IVA 19% in Germania - incasso € 1.190 e verso allo stato tedesco tramite il sistema OSS € 190. Il guadagno rimane quindi invariato).

  • La tassazione al 5% (o al 15% dopo 5 anni) rimane comunque molto più bassa rispetto alla tassazione ordinaria a scaglioni (che partono dal 23% entro i 15.000€ di reddito per poi salire fino al 43%).

Se vuoi maggiori informazioni sulle nuove regole IVA per l’ e-commerce scrivimi! La prima consulenza è sempre gratuita!

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