Sara Gasparini

View Original

Regime forfettario 2021

Nessuna importante novità nel  2021 per le partite IVA forfettarie.

I parametri, i requisiti e limiti di accesso alla tassazione agevolata del 15% (5% per le start up) rimangono  pertanto inalterati rispetto al 2020.

In questo articolo riassumiamo i requisiti , le cause di esclusione, la tassazione e gli adempimenti contabili e fiscali inerenti il regime forfettario.

Requisiti e limiti per il regime forfettario 2021

La Legge di Bilancio 2021, a differenza della manovra dello scorso anno, non è intervenuta sui parametri di accesso al regime forfettario.

Rimangono quindi in vigore le regole e i limiti già previsti. Il primo requisito per i soggetti titolari di un’attività d’impresa, arte o professione, è avere ricavi o compensi che non superino i 65.000 euro all’anno. In caso si svolgano più lavori corrispondenti a diversi codici ATECO bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Gli altri requisiti sono:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;

  • non aver percepito oltre 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente o da pensione. Tale soglia non si applica ai lavoratori licenziati o che si sono dimessi, che quindi hanno libero accesso al regime agevolato.

Regime forfettario 2021: le cause di esclusione

Le cause di esclusione al regime forfettario, dalle quali consegue l’esclusione dal regime di tassazione agevolata sono molteplici. In generale, sono esclusi dal regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;

  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Coefficienti di redditività

I coefficienti di redditività riguardanti le diverse tipologie di attività e professioni sono i seguenti:

  • 40% commercio al dettaglio e all’ingrosso, commercio di alimenti e bevande,industrie alimentari e delle bevande e alloggio e ristorazione.

  • 54% commercio ambulante non alimentare

  • 62% intermediari del commercio

  • 67% altre attività economiche

  • 78% attività professionali, scientifiche e tecniche,servizi finanziari e assicurativi, sanitarie di istruzione

  • 86% costruzione e attività immobiliari.

Regime forfettario 2021: scontrino elettronico obbligatorio, fattura elettronica facoltativa

Veniamo agli adempimenti collegati al regime forfettario. Chi vuole usufruire della tassazione agevolata (al 5% per i primi 5 anni in caso di start up,  al 15% per le annualità successive) sarà obbligato a emettere lo scontrino elettronico.

La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate può avvenire:

  • con l’acquisto di un nuovo registratore telematico (si può usufruire del relativo bonus, che arriva a un massimo di 250 euro);

  • adeguando, se tecnicamente possibile, il proprio registratore di cassa (il credito d’imposta, in questo caso, è di 50 euro);

  • utilizzando i servizi online gratuiti del sito dell’Agenzia delle Entrate.

I forfettari invece non sono obbligati all’emissione della  fattura elettronica.

Se vuoi maggiori informazioni o una consulenza gratuita sul regime forfettario, compila il seguente form.

See this form in the original post