Riduzione dei contributi INPS per contribuenti forfettari: c’è tempo fino al 28 febbraio

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Entro il 28 febbraio i contribuenti in regime forfettario possono trasmettere all’INPS la domanda di riduzione del 35% dei contributi previdenziali previsti per la gestione IVS Artigiani e Commercianti.

Per conoscere i requisiti di accesso al regime forfettario leggi il mio articolo sul regime forfettario 2021.

La riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti si applica indistintamente:

  • sia sulla quota di contributi fissi, determinati sul reddito minimale (circa € 15.000);

  • sia sulla quota di eventuali contributi variabili dovuti, calcolati sulla quota di reddito eccedente il minimale. Questo fino al raggiungimento del massimale contributivo del regime IVS applicato.

Questo tipo di agevolazione non è obbligatoria ma facoltativa ed opzionale. La scelta dell’opzione deve essere attentamente valuta da ogni soggetto. Infatti, optando per l’agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di:

  • coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni che prestino attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato;

  • soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età.

La riduzione dei contributi INPS riguarda esclusivamente i contribuenti che esercitano attività di impresa e gli artigiani iscritti alla gestione ordinaria dell’INPS. Nessuna agevolazione è prevista per i professionisti iscritta a Casse di previdenza private e  per gli iscritti alla gestione separata INPS.

La domanda di riduzione dei contributi previdenziali  può essere fatta accedendo al sito INPS > Servizi On-line > Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti > Sezione domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 > Adesione.

Per chi già esercita attività d’impresa, la domanda può essere inviata fino al 28 febbraio dell’anno per il quale si vuole beneficiare della riduzione contributiva.

Per chi invece costituisce una nuova attività nel regime forfettario e vuole accedere al regime contributivo in esame, è necessario inviare la dichiarazione di adesione con le stesse modalità previste per chi già esercita attività d’impresa, ma con la massima tempestività rispetto al momento in cui si riceve la delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti INPS (quindi in tal caso non si tiene conto della data del 28 febbraio, ma del momento in cui si riceve la delibera di iscrizione alla Gestione).

Chi invece ha già fatto richiesta di riduzione per l’anno precedente e continua a mantenere tutti requisiti previsti dalla legge, continuerà a versare in misura ridotta, salvo che non faccia esplicita rinuncia (Servizi Online > Elenco di tutti i servizi > Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti > Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 > Rinuncia) al regime contributivo agevolato, sia per mancata permanenza di tutti i requisiti, sia perché vuole versare la contribuzione piena.

Se vuoi maggiori informazioni sulla riduzione dei contributi previdenziali per i contribuenti forfettari compila il form seguente!