Decreto Ristori Bis: bonus baby sitting e congedo straordinario
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 Novembre 2020 il “Decreto Ristori bis” introduce ulteriori misure a sostegno delle famiglie residenti nelle “zone rosse”, costrette a fare i conti con le scuole chiuse e i figli impegnati a casa con la didattica a distanza.
Per agevolare i lavoratori che si trovano in questa spiacevole condizione sono state reintrodotte quindi le seguenti misure:
Bonus baby - sitting;
Congedo straordinario Covid per lavoratori dipendenti.
Vediamole di seguito nel dettaglio.
Bonus baby - sitting
La misura è limitata alla sola zona in cui lo scenario è grave e il rischio di contagi alto in cui sia stata predisposta la sospensione delle didattica in presenza nelle scuole medie.
I genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado (dalla seconda media alla quinta superiore), iscritti alla Gestione separata Inps oppure iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) (quindi gestione Artigiani e Commercianti), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno il diritto di fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 1000 euro.
Tale facoltà è riconosciuta:
nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (smartworking);
alternativamente ad entrambi i genitori;
Il bonus non sarà riconosciuto se nel nucleo familiare vi sia un genitore disoccupato, inoccupato o fruitore di strumenti di sostegno al reddito.
Il bonus baby-sitting si applica anche ai lavoratori genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Può essere richiesto anche da genitori affidatari mentre, a differenza del precedente bonus baby-sitting previsto da “Decreto Cura Italia”, il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari (nonni, zii, ecc…).
Congedo straordinario Covid per lavoratori dipendenti
I genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado (dalla seconda media e alla quinta superiore), lavoratori dipendenti, hanno la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Tale facoltà è riconosciuta:
- nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (smartworking);
- alternativamente ad entrambi i genitori.
Per tali periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa e la contribuzione figurativa.
Il congedo straordinario è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Tale congedo introdotto dal “Decreto Ristori bis” si aggiunge al congedo per i lavoratori con figli di età non superiore a 16 anni posti in quarantena o in didattica a distanza fino al 31 dicembre 2020, previsto dal primo “Decreto Ristori” ; tale misura, però, non prevedeva l’indennità pari al 50% della retribuzione qualora il figlio avesse un’età compresa tra i 14 e i 16 anni.