Obbligo del 730 per chi ha usufruito della cassa integrazione

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Sono molti i lavoratori che nel corso del 2020, a causa della crisi economica dovuta alla pandemia Covid 19, hanno percepito la cassa integrazione (ordinaria o in deroga) oppure il Fondo di integrazione salariale. 

Attenzione che in questo caso, avendo il lavoratore più di un sostituto di imposta e quindi più di una Certificazione Unica (CU), è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi?

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata da tutti i contribuenti che nel corso del 2020 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o autonomo, da pensione, redditi di terreni o fabbricati così come redditi di impresa o di capitale.

Con la presentazione della dichiarazione annuale tramite modello 730 o modello Unico PF i contribuenti dichiarano al Fisco tutte le somme percepite nell’anno d’imposta di riferimento, nonché le spese sostenute che consentono di ridurre l’Irpef da pagare.

L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi riguarda i seguenti soggetti:

  • titolari di partita IVA anche se nell’anno di riferimento non hanno prodotto redditi;

  • soggetti che nel corso dell’anno hanno avuto più di un datore di lavoro, che hanno ricevuto più Certificazioni Uniche e per i quali l’imposta dovuta è superiore a 10,33 euro;

  • lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS (come l’indennità di disoccupazione) o da altri enti sulle quali non sono state applicate ritenute;

  • lavoratori domestici (colf, badanti e babysitter);

  • lavoratori ai quali sono state erogate detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito non dovute, come nel caso del bonus Renzi di 80 euro;(

  • contribuenti che hanno percepito redditi da tassare con imposta sostitutiva;

  • contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata corrisposti da soggetti non tenuti ad applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta;

  • contribuenti che non hanno pagato nel corso dell’anno le addizionali Irpef comunali e regionali, che verranno quindi calcolate con la dichiarazione dei redditi.

Anche qualora si rientri in uno dei casi sopra elencati, bisognerà tuttavia accertarsi che il reddito percepito non sia tra quelli esonerati.

Doppia Certificazione Unica e conguaglio con il modello 730

Una delle conseguenze previste per il lavoratore percettore di due certificazioni uniche, da parte di due datori di lavoro, o da parte del datore di lavoro e dell’INPS, è di dover fare i conti con il conguaglio a debito in seguito alla presentazione del modello 730.

In sostanza, considerando che ciascun sostituto applica le aliquote Irpef sulle somme dallo stesso erogato, sarà soltanto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che verrà determinato il corretto importo delle imposte dovute, sulla base del totale delle somme percepite. Sarà abbastanza probabile quindi che in sede di conguaglio, sommando i redditi percepiti dai vari sostituti di imposta, che il contribuente si troverà a dover versare una maggiore imposta oltre che maggiori addizionali.

Esempio

Prendiamo il caso di un lavoratore dipendente che, nell’anno, ha lavorato per sei mesi presso un datore di lavoro e per altri sei mesi ha percepito la cassa integrazione. Le due CU consegnate dai sostituti d’imposta nel 2020  (una dal datore di lavoro e l’altra dall’INPS) riportano redditi pari nel primo caso a 10.000 euro e nel secondo caso a 7.500 euro.

In questo caso, ciascun datore di lavoro ha calcolato l’Irpef sul reddito da lui erogato e certificato e la situazione sarà la seguente:

  • il primo datore di lavoro avrà applicato sui 10.000 euro di reddito l’aliquota Irpef del 23%, con un totale di imposta lorda pari a 2.300 euro;

  • il reddito erogato dall’INPS, invece, rientra nella no tax area e pertanto sui 7.500 euro certificati nel secondo CUD non sono state trattenute imposte.

In sede di modello 730 i due redditi vanno sommati quindi il contribuente risulta aver percepito redditi per  € 17.500.

Il conguaglio del modello 730/2021 sarà quindi a debito, in quanto non solo saranno tassate anche le somme precedentemente esentate ma anche perché il reddito imponibile supererà la prima aliquota del 23%, che si applica sui redditi fino a 15.000 euro.

In questo caso, quindi, il calcolo Irpef dovrà essere effettuato nella seguente modalità:

23% fino a 15.000 euro;

27% da 15.001 a 17.500 euro.

Nel nostro esempio di lavoratore con due CU, l’imposta dovuta a conguaglio sarà pari a 4.125 euro, con un debito di 1.825 euro di Irpef nel modello 730.

CU INPS 2021: come scaricare la certificazione unica

Prestate attenzione che mentre il datore di lavoro trasmette al lavoratore la CU entro il termine del 31/3, la certificazione dell’INPS non viene spedita al percepente (salvo apposita richiesta da parte del lavoratore) ma deve essere scaricata direttamente dal sito dell’INPS.

In linea generale sul portale INPS è disponibile il servizio online per visualizzare, stampare e scaricare la Certificazione Unica, utile per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2020.

È possibile effettuare l’accesso con diverse tipologie di credenziali:

  • Carta d’Identità Elettronica;

  • SPID, identità digitale;

  • codice fiscale e PIN INPS;

  • Carta Nazionale dei Servizi.

Utilizzare il servizio online per scaricare la Certificazione Unica INPS 2021 è solo una delle strade possibili.

Pensionati e cittadini che hanno percepito redditi INPS nel corso del 2020 possono richiedere la Certificazione Unica 2021 nelle modalità che seguono senza recarsi di persona agli uffici:

  • tramite servizio online disponibile sul portale INPS;

  • tramite contatto telefonico:

    • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile con la richiesta di spedizione a domicilio;

    • numero verde 800 434 320, sia da rete fissa che mobile, servizio con risponditore automatico, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di residenza;

  • tramite posta elettronica certificata (PEC) con la richiesta da trasmettere all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it completa di copia del documento di identità del richiedente;

  • con l’app INPS Mobile da smartphone o tablet disponibile per dispositivi Android e Apple iOS, accedendo con il proprio PIN o SPID

Se volete maggiori informazioni sul modello 730 o avere assistenza per la compilazione e trasmissione del modello 730/2021 compilate il seguente form.