Il Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB) è un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

L’adesione al concordato preventivo biennale rappresenta per il contribuente una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, ma che va effettuata entro il 31 ottobre 2024 in sede di dichiarazione dei redditi.

Per il primo biennio di applicazione del CPB afferente ai periodi d’imposta 2024 e 2025 è necessario che il contribuente abbia applicato gli ISA per il periodo d’imposta 2023 o aderisca al regime forfetario.

Chi può accedere

Possono accedere:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

  • i forfettari, che saranno inquadrati come appartenenti al settore di riferimento.

Il Concordato Preventivo Biennale, CPB, è previsto per il 2024 e 2025; per il 2024 è riferito al 2023 e ai due anni precedenti.

Per ottenere l’ammissione al concordato preventivo biennale, i contribuenti devono rispettare un criterio fondamentale: non devono avere debiti tributari, o nel caso in cui ne abbiano, devono estinguere quelli superiori a 5.000 euro relativi ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, comprensivi di interessi e sanzioni.

I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite sopra indicato fino alla decadenza dei relativi benefici.

Obblighi e vantaggi

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l’accettazione impegna anche i soci o gli associati.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  • sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;

  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.

Il D.Lgs. 18/2024 estende i benefici premiali previsti anche ai fini Iva, fermo restando che l’adesione al concordato non produce alcun effetto per tale tributo.

Cessazione e decadenza

La cessazione del concordato preventivo si verifica nei seguenti casi:

  • cessazione o modifica dell’attività;

  • presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (per i soli contribuenti ISA);

  • operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale;

  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti ISA);

  • superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).

La decadenza del concordato preventivo, invece, avviene:

  • a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;

  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

  • quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;

  • quando ricorre una delle cause di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari;

  • quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.