Superbonus più facile grazie al Decreto Semplificazioni

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Il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale del Decreto Semplificazioni ha snellito sensibilmente le procedure burocratiche per l’accesso al Superbonus 110%. Le principali novità, che modificano l’articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 riguardano in particolare l’eliminazione delle barriere architettoniche, nuove categorie catastali ed asseverazioni e Cila. Vediamo quindi nello specifico queste importanti novità.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene ricompreso tra gli interventi trainati l’eliminazione delle barriere architettoniche effettuati da persone con età superiore a 65 anni, a condizione quindi che tali interventi vengano effettuati in abbinamento con uno degli interventi trainati previsti dal Superbonus.

NUOVE CATEGORIE CATASTALI

Non saranno agevolati gli interventi effettuati su immobili di categoria D/2, quindi alberghi e pensioni, come prospettato inizialmente nella bozza del decreto, ma il Decreto Semplificazioni all’articolo 10-bis ammette alla super agevolazione  le categorie catastali B/1, B/2 e B/4, ovvero caserme, case di cura e ospedali, sia pubblici che privati. 

I titolari dovranno essere in possesso di specifici requisiti, ovvero che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che abbiano un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

ASSEVERAZIONI E CILA

Le novità più significative e sicuramente più attese riguardano l’eliminazione della doppia asseverazione e l’introduzione della CILA. 

Il decreto Semplificazioni, infatti, prevede la completa sostituzione dell’articolo 13-ter del dl Rilancio che ha istituito il superbonus, considerando tutti gli interventi che interessano l'agevolazione (con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici) come opere di manutenzione straordinaria, realizzabili quindi tramite una semplice Comunicazione di inizio lavori asseverata. 

Una CILA in cui, specifica l'articolo 33 del dl 77-2021, sono attestati “gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”.

Grazie al Decreto Semplificazioni, infine, viene meno l'obbligo di presentare "lo stato legittimo" dell'immobile, documentazione che finora aveva scoraggiato molto l'accesso al superbonus da parte dei condomini.

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